STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Dal punto di vista giuridico, la gestione dell'Istituto e dell'attività didattica e amministrativa è affidata agli Organi Collegiali ed al Dirigente Scolastico. Le rispettive competenze e attribuzioni sono regolate dalle norme di legge. La vita dell'Istituto prevede inoltre attività assembleari di classe e di Istituto sia degli alunni che dei genitori. Il Regolamento di Istituto definisce il funzionamento della vita della scuola.

Organi Collegiali

ART.I

Consiglio di Istituto (C.d.l.)

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati dal DI. n. 44

01/02/2001, negli articoli 8-10 del Testo Unico D. Lgs. del 16 aprile 94 n. 297, nel CCNL/06, nonché nelle C.M. ed O.M. emanate dall'autorità scolastica. E' composto da 19 membri: 4 genitori, il D.S., 8 Docenti, 4 studenti, 2 membri del personale ATA.

Per il potere deliberante relativo all'organizzazione ed alla programmazione della vita della scuola, il Consiglio di Istituto stabilisce di demandare ad appositi ed articolati Regolamenti di Settore, allegati al presente Regolamento, le modalità di funzionamento della Biblioteca, dell'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, le modalità di programmazione e di attuazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. L'attività negoziale e gestionale delle risorse umane ed economiche è di competenza del Dirigente Scolastico.

ART.2

Giunta Esecutiva (G.E.)

Viene eletta all'interno del Consiglio di Istituto con il compito di proporre il programma finanziario annuale, di preparare i lavori, di formulare proposte da sottoporre all'approvazione del C.d.l. e di eseguirne le delibere. E' composta dal D.S., dal D.S.G.A. e da quattro membri eletti dal Consiglio di Istituto, uno per ogni componente (docenti, genitori,  studentí e personale ATA (Rif.Testo Unico D. Lgs. del 16 aprile 94 n. 2979

ART.3

Organo di garanzia (O.d.G.)

L'Organo di garanzia è costituito, per ciascuna componente, da membri designati rispettivamente dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato studentesco, mediante comunicazione al Consiglio di Istituto che ne prende formalmente atto. L'elezione dei membri avviene a scrutinio segreto.

La designazione è irrevocabile e la durata è biennale. In caso di decadenza di un componente l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto sulla base dell'elenco dei candidati delle elezioni iniziali a scrutinio segreto. Il componente designato in surroga dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo. Per ogni componente sarà designato un membro supplente per i casi in cui si configurino possibili conflitti di interesse; a eccezione della componente docente per la quale si prevedono due membri supplenti. Nel caso in cui non si rendesse possibile la surroga di un componente per mancanza del nominativo, l'organo costituito resterà in funzione fino a nuove elezioni (anche in corso d'anno). Dell'organo di garanzia fanno parte:

  • D. S. (Presidente);
  • Un docente;
  • un genitore designato dal Consiglio di Istituto; • uno studente

Funzionamento

Ai fini della validità delle delibere di ogni convocazione l'organo deve essere perfetto in prima seduta (Deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) . Dalla seconda i membri presenti devono essere in numero legale. Le decisioni sono assunte a maggioranza e con voto palese. L'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità è determinante il voto del DS.

ART.4

Collegio dei Docenti (CD.) (Testo Unico D. Lgs. del 16 aprile 94 n. 297 e normativa vigente)

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ed è presieduto dal DS.

Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico dell'Istituto, elabora proposte di sperimentazione e di aggiornamento e valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati.

Il Collegio dei docenti può organizzare la propria attività articolandosi per Commissioni e Dipartimenti, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

1)Le Commissioni, presiedute dal D.S., sono organizzate intorno a particolari settori o tematiche ed hanno funzione preparatoria delle deliberazioni del C.D.

2)1 Dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina ed hanno i seguenti compiti:

ART. 5

  •        programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni;
  •        individuare le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell'obbligo scolastico;
  •        progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio;
  •        elaborare la programmazione didattica annuale;
  •        concordare le tipologie delle prove di verifica e i criteri specifici di valutazione;
  •        progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi con
  •        classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi;
  •        proporre e coordinare le attività di aggiornamento;
  •        formulare progetti curriculari ed extracurricolari;
  •        coordinare le proposte di acquisto dei sussidi didattici e dei libri di testo;
  •        provvedere al monitoraggio in itinere dell'attività didattica e dei progetti curriculari ed extracurricolari programmati;

predisporre specifiche modalità e materiali di recupero e di sostegno; predisporre progetti di organizzazione modulare e flessibile dell'attività didattica;

• collaborare con le FFSS. nel lavoro di revisione del P.O.F. e nelle varie attività d'fstituto

Comitato di valutazione del servizio dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.:

a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati, a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;

b)secondo la normativa vigente, alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438-439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

ART. 6

Consigli di classe (C.d.C.)

Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, dai due rappresentanti degli studenti e dai due rappresentanti dei genitori eletti nelle relative assemblee di classe all'inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dal DS. ovvero, su sua delega, dal docente coordinatore.

Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale redatto ed approvato dall'istituto ad inizio anno scolastico. Le competenze riguardanti il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni vengono esercitate con la sola presenza dei docenti. All'inizio dell'anno il docente coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal POF inerenti la programmazione, le iniziative didattiche e i criteri di valutazione.

I Consigli di classe, in particolare :

  •       • üJrilevano la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati dei test d'ingresso;
  •       • aelaborano la programmazione annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i metodi
  •       • Ded i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune strategie d'intervento
  •       • predispongono il PEI e il PDP per gli studenti BES finalizzate al riequilibrio ed al consolidamento delle conoscenze e delle competenze;
  •       • Dillustrano ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e valutazioni (mese di novembre);
  •       • aeseguono la verifica della programmazione e valutano l'andamento didattico disciplinare delle classi;
  •       • provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti).

ART. 7

Assemblea e Comitato dei genitori(Testo Unico D. Lgs. del 16 aprile 94 n. 297 e normativa vigente) I genitori possono chiedere di riunirsi in assemblea di istituto e di classe nei locali della scuola.

Il Dirigente Scolastico concorda con i richiedenti data, ora e locale della riunione e ne darà comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite il sito web dell'Istituto e/o l'affissione all'Albo di Istituto con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g. (Art. 15 TU).

Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve eleggere un Presidente e darsi un regolamento che è inviato in visione al Consiglio di Istituto.

Il Dirigente scolastico può, di propria iniziativa, convocare le assemblee dei genitori di classe e di istituto e il comitato genitori per sottoporre loro problematiche relative alle classi o richiedere pareri e proposte su argomenti e progetti che vanno valutati ed adottati dagli organi dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico ed i docenti possono partecipare con diritto di parola alle Assemblee dei genitori.

Il Comitato dei genitori è costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe, i quali a loro volta procedono all'elezione del Presidente ed alla stesura del Regolamento da inviare in visione al C.d.l.

Le due rappresentanze hanno il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dell'Istituto e di elaborare indica•zioni e proposte da sottoporre alla valutazione degli altri organi collegiali senza interferire nelle loro competenze.

ART. 8

Assemblee e Comitato studenteschi

L'art. 13 del D.L.vo 297/94 c. 1 riconosce alle assemblee studentesche il valore di "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti". A) Assemblea di classe

Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la convocazione è vistata dal D.S., cui deve pervenire la richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o la maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l'o. d. g., l'indicazione dell'orario d'inizio e di fine e deve essere controfirmata per autorizzazione dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni.

Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula. Il docente dell'ora è tenuto alla vigilanza.

B) Assemblea di Istituto

È costituita da tutti gli studenti del Liceo iscritti a frequentare nell'anno in corso.

L'Assemblea di Istituto è richiesta e comunicata al D.S. dalla maggioranza del Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti dell'istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g. e del nominativo del Presidente dell'Assemblea, che assume la responsabilità del corretto svolgimento della stessa.

Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione.

Nel caso che la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di esperti esterni, non più di quattro volte nell'arco dell'anno scolastico, nella comunicazione devono essere indicati i temi di intervento ed i nominativi degli invitati. Tale elenco deve essere sottoposto all'autorizzazione del C.d.l., visti i criteri stabiliti dallo stesso.

Gli studenti ed i genitori vengono informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente Scolastico. E consentita una Assemblea di Istituto al mese (escluso il mese finale dell'a.s.) nel limite delle ore di lezione di una giornata; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.

L'Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana ed ha luogo in un locale interno alla scuola o nello spazio esterno, scelto sulla base dell'effettivo numero dei partecipanti.

Una seconda assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e dietro assunzione di responsabilità da parte del Comitato studentesco e/o del Presidente dell'Assemblea. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo o incontri con esperti, previa autorizzazione del D. S.

L'Assemblea si dà un Regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 297/94.

Il Presidente si fa garante del regolare svolgimento della stessa.

Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento e di scioglimento dell'Assemblea nel caso di violazione del

Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 416/74.

La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto ed un'efficace realizzazione delle finalità educative dell'Assemblea stessa; la presenza, oltre la prima ora di lezione, non è tuttavia obbligatoria e le eventuali assenze dall'assemblea non devono essere giustificate. I minori sono comunque tenuti a informare della data dell'Assemblea e delle modalità di svolgimento della stessa, i genitori i quali provvedono a firmare la relativa comunicazione; i docenti della prima ora di lezione del giorno in cui si tiene l'Assemblea di Istituto sono tenuti a controllare tali firme. L'uscita anticipata dei minori sarà consentita solo in presenza dei genitori/tutori o persona delegata (vedasi procedura interna). Per i docenti si rimanda alla nota del 26/11/03 del MIUR, prot.no 4733/A3, per cui i medesimi sono tenuti ad essere regolarmente a scuola.

ART. 9

Consultazione degli studenti

Nei casi in cui si renda necessario adottare provvedimenti che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere un parere, non vincolante, mediante consultazione.

Le consultazioni avvengono all'interno delle Assemblee di istituto e i risultati sono portati a conoscenza del Dirigente Scolastico.

ART. 10

Comitato studentesco (C.S.) (Testo Unico D. Lgs. del 16 aprile 94 n. 297 e normativa vigente)

Il Comitato Studentesco è costituito dagli studenti rappresentanti di classe e di Istituto, che possono invitare alle proprie riunioni componenti del Liceo estranee al Comitato stesso, previa autorizzazione del D.S.

Hanno diritto al voto soltanto i membri effettivi, cioè i rappresentanti di classe e di Istituto; le mozioni vengono approvate a maggioranza dei votanti fermo restando il numero legale dei presenti.

Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, il Comitato ne può svolgere altri eventualmente affidatigli dall'Assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il D. S. può consentire di volta in volta l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, subordinatamente all'assunzione scritta di responsabilità per eventuali danni e disordini.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, eletti tra i rappresentanti degli studenti, si fanno garanti di una gestione democratica dell'assemblea che si avvalga del contributo di tutti.

La seduta può aver luogo anche in assenza del Presidente, sostituito dal Vicepresidente.

Tutte le decisioni da prendere a livello studentesco devono essere discusse, qualora sia possibile, in prima istanza nel Comitato e successivamente essere votate in Assemblea plenaria.

Il C.S. viene convocato dal Presidente o dagli studenti rappresentanti al C.d.l. o dalla maggioranza dei suoi componenti tramite richiesta scritta al D.S., nella quale siano specificate la data, l'ora e l'o.d.g. della seduta. La richiesta deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione ed i rappresentanti vengono avvertiti mediante apposita circolare della Presidenza.

Il C.S. approva proposte da presentare all'Assemblea e conseguentemente al C.d.l. o al D.S.

Il C.S. promuove l'impegno e l'interesse degli studenti alla vita scolastica, ma il principale organo consultivo e decisionale è l'Assemblea plenaria d'Istituto.

Ultima revisione il 14-07-2021