ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

ART.I

Orario delle lezioni

Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8:00. L'accesso all'Istituto e alle aule avviene all'inizio delle lezioni e comunque non oltre le 8:10.

L'intervallo ha la durata di venti minuti, fra le terza e quarta ora di lezione, e si svolge all'interno degli spazi della

Le lezioni terminano entro le ore 14:00, secondo il quadro-orario di ciascuna classe.

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata di uno o più classi sono autorizzate dalla Presidenza quando ricorrano motivi di forza maggiore e comunque quando non siano possibili sostituzioni di docenti assenti. Di esse è data comunicazione agli studenti dalla Presidenza con almeno un giorno di anticipo. La comunicazione deve essere annotata sul registro di classe e deve essere esibita, in caso di uscita anticipata, dagli studenti minorenni al docente di classe, firmata da uno dei genitori. Gli studenti inadempienti non sono autorizzati all'uscita dall'Istituto.

ART.2

Obbligo di frequenza

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7 DPR 122/2009 Regolamento sulla valutazione).

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011).

Il Collegio docenti ha stabilito i seguenti criteri di deroga al numero massimo di assenze (delibera n. 8 Verbale del Collegio Docenti n. 70 del 2/9/2013)

  •      Dcomprovati, gravi motivi di salute
  •      sport agonistico certificato
  •      nsituazioni disagevoli sociali e familiari documentate fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.

ART.3

Giustificazioni delle assenze

Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in segreteria, il libretto delle giustificazioni, depositando le proprie firme. Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata.

Le assenze degli studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull'apposito libretto, da uno dei genitori. Gli studenti maggiorenni giustificano con firma propria. Le assenze dalle lezioni vengono annotate sul Registro di classe e sui registri personali dei docenti sul registro elettronico.

Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno successivo; in caso di reiterato comportamento manchevole possono essere applicate sanzioni disciplinari ovvero gli allievi possono essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore/affidatario.

Quando l'assenza supera i sei giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), la giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l'idoneità dello studente a riprendere la frequenza delle lezioni.

In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, lo studente ne informerà l'Istituto e ne richiederà uno nuovo in segreteria con pagamento di una cifra deliberata in euro 3 (tre) dal Consiglio di Istituto in data di approvazione del regolamento di Istituto stesso.

ART.4

Ingressi in ritardo

Gli studenti che giungono a scuola in ritardo possono essere ammessi in classe soltanto con l'autorizzazione della Presidenza, della Vicepresidenza e/o dei docenti referenti delle sedi succursali e/o dei docenti di classe.

Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora se non per gravi e documentati motivi. L'ammissione in classe avverrà alla seconda ora solo previa autorizzazione della Presidenza e/o della Vicepresidenza e/o dei docenti referenti delle sedi succursali.

Il ritardo viene annotato sul registro di classe e deve essere giustificato sul libretto delle giustificazioni, il giorno stesso o il giorno seguente, dai genitori o dallo stesso studente, se maggiorenne.

Gli ingressi in ritardo non possono essere più di 12 (5 nel trimestre + 7 nel pentamestre) durante l'intero anno scolastico; raggiunto tale numero, l'ingresso in classe non è consentito: lo studente svolge in tal caso attività individuale di studio nell'atrio dell'istituto fino al prelevamento dello studente da parte di un genitore/tutore o persona delegata (vedasi procedura interna). I maggiorenni non potranno rimanere nell'Istituto.

Gli studenti pendolari possono vedersi riconosciuta una tolleranza nell'orario di entrata fino a 30 (trenta) minuti quotidiani previa autorizzazione del D. S. su richiesta documentata.

ART.5

Permessi di uscita anticipata

Gli studenti possono lasciare l'Istituto prima del termine dell'attività scolastica solo in casi eccezionale e di effettiva necessità. Tali permessi di uscita anticipata, non più di 10 (4 nel trimestre +6 nel pentamestre) nell'arco dell'anno scolastico, sono accordati agli alunni minorenni dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori e/o dal docente della classe solo in presenza di un genitore o di persona legalmente delegata: la delega dovrà essere depositata nell 'istituto all 'inizio dell 'anno

scolastico o comunque precedentemente alla richiesta, dal genitore / tutore che consegnerà in Segreteria la delega al ritiro dello studente alle persone delegate con fotocopia di documenti personali firmati e datati". (I delegati devono essere maggiorenni)

Modifica al Regolamento d'Istituto verbale n. 94 del 13 / 12/2013 —Delibera n. IO C.d.l.

Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata dalle lezioni direttamente alla Presidenza, alla Vicepresidenza o ai referenti delle sedi succursali.

ART.6

Divieto di fumo

A norma di legge è fatto divieto di fumo anche di sigarette elettroniche, nei locali interni e nelle pertinenze esterne in tutto l'Istituto e nelle sedi succursali. Tutti sono tenuti a rispettare tale direttiva. I trasgressori incorrono nelle sanzioni amministrative previste dalla Legge, in quelle disciplinari stabilite dal Regolamento di Disciplina e dal Codice di Comportamento per i Pubblici Dipendenti.

Violazione commessa da minorenni art. 2. Legge 689 /81 "la famiglia del minore sarà considerata responsabile del comportamento illecito dell'allievi e chiamata a risponderne considerata la "culpa in educando" dei genitori/tutori, viste le misure di formazione, informazione e vigilanza attuate dal dirigente Scolastico, dagli insegnanti o da altro personale della scuola"

Modifica al Regolamento d'Istituto verbale n. 95 del IO /02/2014 — Delibera n. 12 C.d.l.

ART.7

Danni

La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti, dei collaboratori scolastici, dei docenti.

Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e deterioramento delle suppellettili.

• Il risarcimento dell'eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all'autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.

Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli alunni sono tenuti a non imbrattare le aule ed i servizi ed a lasciare i resti della colazione (carte, bicchieri, lattine ecc.) negli appositi cestini portarifiuti.

L'Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

ART. 8

Criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche La programmazione delle iniziative complementari ed integrative avviene dietro presentazione di idoneo progetto elaborato dagli studenti, dai docenti, dai genitori, dal personale ATA e dalle realtà territoriali e/o in concorso tra loro. Tali progetti sono preceduti da un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza; per la loro approvazione è preso in considerazione un numero minimo di 15 partecipanti (che possono provenire anche da diverse classi per aprire i progetti al maggior numero di classi possibile). E' prevista la sospensione del progetto dopo tre assenze della maggioranza del gruppo. (delibera n. 3 Verbale del Collegio Docenti n. 70 del 2/9/2013) Qualora non vi siano sufficienti risorse finanziarie per le attività di alto valore formativo che prevedono una limitata partecipazione di studenti e l'intervento di esperti esterni, le famiglie possono essere chiamate a corrispondere un contributo.

c) L'iscrizione ai progetti del P.O.F. di Istituto è volontaria ed è effettuata dallo studente; il rilascio dell'attestato con le conoscenze e le competenze acquisite è subordinato alla frequenza di almeno il 70% delle lezioni.

ART. 9

Corsi di recupero e di sostegno

Corsi di recupero e di sostegno (Indicazione ministeriale: O.M. n. 92/2007 art. 2, c. 1-2)

  •       • 2Le attività di recupero costituiscono una parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
  •       • 2Esse sono programmate ed attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didattico —metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto.

Ultima revisione il 14-07-2021