FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE, DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE
FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE, DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE
BIBLIOTECHE
ART. 1
Nell' Istituto esiste una biblioteca; possono essere organizzate anche biblioteche per le singole classi.
ART. 2
La conduzione della biblioteca è affidata ad un responsabile che nell'espletamento delle proprie funzioni si atterrà alle delibere del Consiglio d'istituto e del Collegio Docenti, nell'ambito delle rispettive competenze.
ART. 3
Sono utenti della biblioteca tutti i docenti, gli studenti, i loro genitori, il personale non docente.
ART. 4
La biblioteca è aperta al prestito e alla consultazione secondo un orario il più ampio possibile, stabilito dal responsabile.
ART. 5
Al prestito sono ammessi i singoli e le classi. Le modalità sono stabilite dal regolamento di biblioteca.
ART. 6
La biblioteca è organizzata soprattutto in funzione del prestito di opere di difficile acquisto e della consultazione, che dovrà avvenire secondo il regolamento.
ART. 7
In collegamento con la biblioteca funzionano le singole biblioteche di classe. Di ciascuna di esse è responsabile un professore sub consegnatario.
ART. 8
Sono utenti delle biblioteche di classe i docenti e gli studenti delle classi stesse.
ART. 9
Gli acquisti di libri saranno deliberati dal Consiglio d'Istituto secondo il preventivo di spesa tenendo presente il criterio di una equilibrata distribuzione tra le varie discipline e quello del rispetto della pluralità degli indirizzi culturali nello spirito delle Costituzione su proposta:
- del responsabile della biblioteca;
- dei Consigli di classe;
- dei diversi membri della comunità scolastica.
ART. 10
I responsabili della biblioteca sono tenuti ad aggiornare annualmente l'inventario.
ART. 11
I responsabili della biblioteca collaborano, durante l'anno scolastico, all'organizzazione di incontri culturali, recensioni, dibattiti, anche con l'intervento di autori, editori, operatori del settore, al fine di allargare ed ingrandire l'interesse alla lettura e ai problemi da essa suscitati.
ART. 12
Delle riviste e dei periodici è prevista la sola consultazione secondo il regolamento di biblioteca.
LABORATORI
ART. 13
I laboratori sono così distinti:
- Chimica/fisica;
- • a Informatica - Multimediale;
- • DLinguistico - Multimediale;
- • CBiblioteca - aula multimediale
Il funzionamento dei laboratori è regolato da un orario concordato fra gli insegnanti delle relative discipline ed è esposto all' ingresso dei laboratori stessi. Gli studenti devono attenersi al regolamento di laboratorio affisso all'interno del laboratorio stesso.Ogni danno arrecato alla strumentazione sarà risarcito dal responsabile o dalla classe individuata.
L'ingresso ai laboratori ha fini didattici, e non è consentito agli alunni non accompagnati dall'insegnante.
ART. 14
Data la possibile pericolosità dei laboratori, il loro uso è limitato alle attività didattiche specifiche per le quali essi sono strutturati, tranne casi eccezionali autorizzati dalla Presidenza
ART. 15
Gli assenti tecnici previsti in organico collaborano con i docenti nei laboratori di competenza previo accordo con i responsabili dei laboratori scientifici.
ART. 16
I responsabili dei laboratori scientifici e dei diversi settori degli audiovisivi curano le variazioni di inventario per nuovi acquisti o per discarico degli apparecchi deteriorati o mancanti.
ART. 17
Per i laboratori l'eventuale funzionamento al di fuori dell' orario concordato deve essere prenotato per scritto con almeno 1 giorno di anticipo in Presidenza. Analoga prenotazione vale per le sale audiovisive.
PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE
ART. 18
Le lezioni di Educazione fisica si svolgono in palestra e/o nel campo sportivo antistante.
ART. 19
Il D.S. nomina, all'inizio dell'anno scolastico, i docenti responsabili delle strutture sportive con il compito di provvedere alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare secondo l'orario scolastico delle diverse classi ed al coordinamento delle iniziative sportive extracurricolari.
ART. 20
Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le norme igieniche. Ogni danno arrecato alla strumentazione sarà risarcito dal responsabile o dalla classe individuata.
ART. 21
Per l'accesso alle palestre gli studenti devono munirsi di scarpe idonee per ragioni igieniche e per evitare danni alle attrezzature.
ART. 22
Durante l'orario scolastico gli impianti sportivi sono utilizzati solo dagli allievi che hanno lezione di educazione fisica.
ART. 23
Fuori dell'orario scolastico detti impianti possono essere utilizzati dagli studenti che svolgono le esercitazioni previste nei progetti di attività sportive extrascolastiche.
Ultima revisione il 14-07-2021