REGOLAMENTO DISCIPLINARE

REGOLAMENTO Dl DISCIPLINA

Finalità del presente regolamento è garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e la possibilità per ogni studente di fruire del servizio scolastico in modo positivo.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, nel rispetto dei diritti e dei doveri delle varie componenti della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. no 249/1998), nella consapevolezza e convinzione che i provvedimenti disciplinari debbono

  •        avere finalità educativa;
  •        essere sempre temporanei;
  •        tendere al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica;
  •        rafforzare il senso di responsabilità e di autonomia correttamente inteso;
  •        essere ispirati, per quanto è possibile, al principio della riparazione del danno;
  •        essere comminati soltanto individualmente in quanto la responsabilità disciplinare è personale;
  •        non avere ricadute sul profitto;
  •        limitare al massimo l'aspetto di espulsione dalla comunità scolastica;
  •        prevedere ogni possibile contatto con lo studente e la sua famiglia
  •        sono previste sanzioni per tutti coloro che ostacolano la collaborazione costruttiva all'interno della comunità scolastica.

Fermo restando che eventuali sanzioni devono sempre avere carattere educativo e non repressivo, che non potranno essere comminate senza prima avere ascoltato le motivazioni dell'interessato e che comunque dovranno essere sempre ispirate al principio della riparazione del danno, si riportano di seguito le infrazioni, le relative sanzioni e l'organo deputato a comminarle.

ART. 1 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono quelli che:

  1.         contrastano con l'esigenza e nuocciono all'immagine di una scuola accogliente e pulita;
  2.         sono indice di frequenza scolastica irregolare (ritardi abituali, assenze ingiustificate);
  3.         atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'istituzione scolastica; mancanza di compostezza in classe
  4.         contrastano con le disposizioni relative alle norme di sicurezza e di tutela della salute;
  5.         recano turbativa al normale andamento scolastico;
  6.          offendono il decoro delle persone, recano insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali e religiose;
  7.         offendono la morale e/o recano oltraggio all'istituto o al corpo insegnante;
  8.         causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga; arrecano offesa o danno a persone e/o attrezzature della scuola;
  9.          contrastano con le disposizioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici.
  10.          Recano turbativa al normale andamento scolastico., causano impedimento alla libera espressione di idee, costituiscono impedimento al servizio che la scuola eroga e/o danno a persone e/o attrezzature
  11.         Atti di violenza sanzionati per gravità e reiterazione

ART. 2 - Sanzioni disciplinari

Premesso che la responsabilità è individuale, le sanzioni dovranno essere erogate tenendo conto della situazione personale dello studente, della gravità della mancanza commessa e sempre della possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica.

L'erogazione della sanzione seguirà una procedura coerente con la gravità e/o la reiterazione di comportamenti censurabili:

l. richiamo scritto del Docente: annotato sul registro di classe, comunicato al coordinatore di classe e alla famiglia per comportamenti di disturbo del normale svolgimento della lezione. Dopo due richiami scritti il coordinatore di classe darà comunicazione del recidivo atteggiamento al D.S., al C. d.Classe, alla famiglia per cui scatterà:

  1.            richiamo scritto del Dirigente Scolastico, annotato sul registro di classe, sul fascicolo dello studente, sulla pagella e sul registro generale dei voti. Oltre che sanzionare un comportamento iterato (già segnalato — richiamo scritto del docente), il richiamo scritto del DS. sanziona, su indicazione del docente e/o del personale ATA, anche comportamenti censurabili nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola e/o delle suppellettili ogni qualvolta si verifichino. Ove, dopo il richiamo scritto del D.S., lo studente reiteri il comportamento censurabile, scattano le vere e proprie sanzioni disciplinari:
  2.            obbligo di svolgimento di attività aggiuntive didattiche o non didattiche, indicate dal C.d.Cl., in relazione alla natura della mancanza commessa:
  3.       attività di studio e di ricerca su tematiche proposte dal C.d.Cl.;
  4.       partecipazione obbligatoria ad attività extracurriculari organizzate dalla scuola;
  5.       attività volte al ripristino delle strutture e/o delle suppellettili danneggiate ove possibile ripristinarle nella loro piena funzione e nel decoro.
  6.   obbligo del risarcimento del danno, per qualsiasi danno grave alle strutture e/o alle suppellettili; quantificata l'entità del danno, il/la responsabile è chiamato/a al risarcimento completo.
  7.   sospensione dalle lezioni, fino a un massimo di 15 gg., con o senza obbligo di frequenza / con o senza obbligo di partecipare ad attività aggiuntive secondo quanto deliberato dal C.d.Classe. Tale provvedimento sarà adottato in presenza di comportamenti che turbino gravemente o impediscano la normale attività didattica.
  8.   sospensione superiore ai 15 giorni, per comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato che violino la dignità e il rispetto della persona umana quali violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio o allagamento, pericolo per l'incolumità delle persone, ecc., anche fatti tali da configurare fattispecie di reato prevista dalla normativa penale.
  9.   sospensione fino al termine dell'anno scolastico:

recidiva rati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, grave violenza o connotati da particolare gravità tali da comportare seria apprensione a livello sociale;

non sono esperibili interventi per reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

  1.   sospensione fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio e dall'esame: casi più gravi di quelli del punto precedente.
  2.   sospensione dalle lezioni sarà comunque disposta anche vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso l'allontanamento è commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni il consiglio di classe prevede un rapporto con lo studente e i genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica; nei periodi superiori a 15 giorni il coordinamento

con la famiglia, e ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, il consiglio di classe o i docenti dell'istituto promuoveranno un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

  1.                  Provvedimenti relativi all'uso improprio del cellulare: vedi tabella allegata (quadro riassuntivo delle sanzioni disciplinari)
  2.                  Nessuna azione disciplinare che preveda una sanzione superiore all'ammonizione scritta può essere avviata senza informare la famiglia dell'alunno in merito ai fatti contestati.
  3.                  "Reiterazione" - in caso di reiterazione delle mancanze disciplinari vi sarà un aggravio della massima sanzione disciplinare prevista per il tipo di mancanza disciplinare effettuata dallo studente

Modifica al Regolamento d'Istituto verbale n. 95 del IO /02/2014 — Delibera n. 12 C.d.l.

ART. 3 Procedimento disciplinare.

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola sono di competenza dell'Organo collegiale (Consiglio di Istituto e consiglio di Classe) individuato che irrogherà la sanzione dopo aver instaurato il seguente procedimento:

  •           Il promotore del procedimento disciplinare invia una circostanziata relazione scritta e firmata in ogni pagina al D. S. con l'indicazione delle infrazioni disciplinari rilevate in cui si evidenzi la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente;
  •           il D. S. valutata la situazione, se ritenuta di competenza degli Organi collegiali, invia allo studente maggiorenne o ai genitori / affidatari, se l'allievo è minorenne, la Contestazione d'addebito scritta;
  •           lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli;
  •           audizione da parte del dirigente scolastico dello studente e/o dei genitori /affidatari
  •           il D. S. convoca con procedura d'urgenza l'organo collegiale competente a irrogare la sanzione;
  •           l'Organo Collegiale istruisce la fase istruttoria, la proposta di sanzione e la relativa delibera in una o più riunioni, comunque entro il 300 giorno dall'inizio della prima riunione; alla riunione non è ammessa la presenza dello studente sanzionabile e/o della famiglia e/o di un legale rappresentante
  •           nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
  •           il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari , se l'allievo è minorenne
  •           le sanzioni irrogate vengono inserite nel fascicolo personale dello studente
  •           il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

ART. 4 - Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

  1.         Le sanzioni disciplinari che prevedono richiami scritti previsti ai punti 1 e 2 dell'art. 2 sono comminate dal Docente (punto 1) o dal Dirigente Scolastico (punto 2) secondo le modalità previste nello stesso articolo.
  2.         Le sanzioni disciplinari previste ai punti 3, 4 e 5 dello stesso art. sono deliberate dal C.d.Classe. La

comunicazione avverrà in esecuzione e a cura del Dirigente Scolastico. Verranno osservate tutte le garanzie a tutela della privacy.

  1.         Le sanzioni disciplinari previste ai punti 3, 4 e 5 dello stesso art. sono deliberate dal C.d.Classe. La comunicazione avverrà in esecuzione e a cura del Dirigente Scolastico. Verranno osservate tutte le garanzie a tutela della privacy.
  2.         Le sanzioni disciplinari oltre i 15 giorni sono deliberate dal C. di Istituto
  3.         Le sanzioni disciplinari che prevedono il rimborso economico di danni arrecati sono deliberate, sempre dal

Consiglio di Classe, sulla base di una previa acquisizione del totale della somma quantificata dalla Giunta Esecutiva, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 4 D.P.R. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

ART. 5 - Spetta al Dirigente Scolastico convocare il C.d.C. in sede di organo deliberante in materia disciplinare. Detta convocazione avverrà con procedura di urgenza non oltre cinque giorni dalla segnalazione del fatto e con le dovute garanzie previste per lo studente oggetto della procedura disciplinare. Il C.d.C. delibererà immediatamente la sanzione.

ART. 6 - In caso di segnalazione e di accertamento di atti gravemente lesivi dell'incolumità o comunque significativi sotto il profilo penale, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dello studente dalla scuola e ha l'obbligo di informare le competenti autorità giudiziarie. Resta, comunque, valida, anche in questi casi, la procedura di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 7 - Impugnazioni

Per le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 commi 2 e 4 del D.L.vo 297/94.

Per tutte le altre sanzioni e per i conflitti che possono insorgere all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola, entro 15 gg dall'erogazione della sanzione disciplinare.

L'organo di garanzia di cui all'art.8 del presente regolamento di disciplina, ricevuto ed esaminato il ricorso, decide in via definitiva, qualora non riscontri vizi procedurali, o rinvia, con gli opportuni rilievi, all'Organo che ha inflitto la sanzione.

ART. 8 - Organo di garanzia

L'Organo di garanzia è costituito, per ciascuna componente, da membri designati rispettivamente dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, dal Comitato studentesco, mediante comunicazione al Consiglio di Istituto che ne prende formalmente atto. L'elezione dei membri avviene a scrutinio segreto.

La designazione è irrevocabile e la durata è biennale. In caso di decadenza di un componente l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto sulla base dell'elenco dei candidati delle elezioni iniziali a scrutinio segreto. Il componente designato in surroga dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo. Per ogni componente sarà designato un membro supplente per i casi in cui si configurino possibili conflitti di interesse; a eccezione della componente docente per la quale si prevedono due membri supplenti. Nel caso in cui non si rendesse possibile la surroga di un componente per mancanza del nominativo, l'organo costituito resterà in funzione fino a nuove elezioni.(anche in corso d'anno). Dell'organo di garanzia fanno parte:

 D. S. (Presidente);

     Un docente;

 • un genitore designato dal Consiglio di Istituto;

• uno studente

Funzionamento

Ai fini della validità delle delibere di ogni convocazione l'organo deve essere perfetto in prima seduta

(Deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri ) . Dalla seconda i membri presenti devono essere in numero legale. Le decisioni sono assunte a maggioranza e con voto palese. L'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità è determinante il voto del D.S.

ART. 9 - E' allegato al presente Regolamento di disciplina la griglia di assegnazione del voto di condotta approvata dal collegio docenti.

ART. 10 - Il Regolamento di Istituto e di Disciplina vengono deliberati dal C.d. I. su proposta della Giunta Esecutiva (art. 10 c. 3 D. Lsg. 297/94).

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti liberamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37 , c. 3, cap IV Norme comuni D. Lsg. 297/94).

Modifica al presente Regolamento verrà adottata con la medesima procedura e la medesima maggioranza. Il presente Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e della carta dei Servizi dell'l. Mag.

Statale "Vittorio Gassman" di Roma e andrà in vigore a partire dall'anno scolastico 2013/2014. Esso viene distribuito a tutti gli studenti all'atto dell'iscrizione.

Falsificazione del ibretto delle giutificazioni

-Richiamo scritto

Docente

Docente coordinatore -

Collaboratori D.S. -D.S.

-voto di condotta

 

Segnalazione su registro di classe -Notifica al D.S. ed ai genitori

Falsificazione della Irma del genitore

Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 5 giorni

Consiglio di classe

 

-udizione allievo e /o genitori da arte del D.S./ sanzione

-Istruttoria del

C.d.C

 

Il richiamo verbale va comunque riportato sul registro di classe.

Ultima revisione il 14-12-2021