Organo di Garanzia
COS’È?
L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Ha come principale:
- Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;
- Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.
L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.
QUANDO È STATO INTRODOTTO?
L'organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5) 1
Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il “diritto di difesa” degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).
1 D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni)
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente
- L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
- Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato…..
ORGANO DI GARANZIA INTERNO (OdG)
QUALI SONO LE SUE FUNZIONI?
La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le sue funzioni sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
- esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla
COME OPERA?
L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a:
- aspetti non presi in esame durante l'accertamento,
- carenza di motivazione,
- eccesso della
La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
COME È COMPOSTO?
Il Regolamento di modifica dello Statuto ha definito, pur nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche, la possibile composizione dell’Organo di garanzia interno. Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Si nota quindi la necessità che siano rappresentate tutte le componenti scolastiche interessate dal procedimento sanzionatorio.
QUALI SONO I TEMPI?
L’OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell’orario di lezione.
La seduta si considera valida con la presenza di almeno da metà +1 dei membri
Avverso le decisioni dell’OdG è ammesso ricorso all’OdG Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.
L’ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
QUALI SONO LE SUE FUNZIONI?
Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono l'evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.
Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell’organo di garanzia regionale.
COME OPERA?
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
COME È COMPOSTO?
L’organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da:
- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
- tre docenti e
- un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
QUALI SONO I TEMPI?
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.
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Per completezza, si riassumono alcune informazioni relative:
- alla tipologia delle sanzioni previste
- alle modalità di trattamento
Sanzioni disciplinari
Il Regolamento Disciplinare d’Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d’istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire e le modalità per l’impugnazione.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del coordinatore di classe; le tipologie sono quelle sotto elencate:
- Avvertimento scritto: (di norma preceduto dal richiamo verbale) annotato sul registro o sul libretto personale dello studente; é inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell’alunno. Può infliggere tale sanzione anche il Dirigente
- Ammonizione scritta: irrogata in maniera formale all’alunno e comunicata alla famiglia; consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta di singoli insegnanti o del Consiglio di
- Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o
- Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15
- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
- Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme
Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, ispirandosi al principio della riparazione del danno, all’atto della comunicazione del provvedimento disciplinare, è offerta all’alunno, dal soggetto competente all’irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in attività alternative, quali:
- riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà;
- riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali;
- svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità
- La commutazione della pena, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base volontaria previa richiesta da parte dello studente ed espressa autorizzazione dei genitori (se minorenne) o avviso agli stessi (se maggiorenne).
- In ogni caso, la commutazione della pena non esclude l’eventuale responsabilità patrimoniale ex art.
2043 c.c. e segg (v. art. 7 del Regolamento disciplinare)
- In caso di mancato assolvimento delle disposizioni sancite nella revoca, il Consiglio di classe assumerà nuove decisioni e potrà fare ricorso all’OdG.
- La sospensione dell'attività didattica può essere commutata con l'obbligo di frequenza a seguito di colloquio con i genitori dello studente, purché vi siano le condizioni favorevoli.
- Sono considerate aggravanti le ammonizioni, la reiterazione, la volontà manifesta di lesione.
- Sono considerati attenuanti la colpa senza dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione.
Ultima revisione il 15-06-2023