Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

 

Consiglio d'Istituto

E' composto da tutte le componenti della scuola; negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, vi sono:

il Dirigente Scolastico

8 rappresentanti dei docenti

4 rappresentanti dei genitori

4 rappresentanti degli studenti 

2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci ;è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Le elezioni per il consiglio d'istituto si svolgono ogni triennio.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

 Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

  1.        alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  2.        alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
  3.        all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
  4.        ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
  5.        all'adesione a reti di scuole e consorzi;
  6.         all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
  7.        alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
  8.        all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
  9.          all'acquisto di immobili.
  10.  Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
  11.        contratti di sponsorizzazione;
  12.        contratti di locazione di immobili;
  13.        utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
  14.        convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  15.        alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
  16.         acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
  17.        contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
  18.        partecipazione a progetti internazionali.
  19.  Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Giunta Esecutiva

Composizione

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è così composta:

  1. D.S.
  2. D.S.G.A. (che funge da segretario)
  3. un Genitore eletto dal C. d.I.
  4. un Docente eletto tra i componenti del C.d.I.
  5. un A.T.A. eletto tra i componenti del C.d.I.
  6. uno Studente eletto tra i componenti del C.d.I.

Funzioni e Compiti

    • Propone il programma annuale con apposita relazione di accompagnamento dello stesso;
    • Propone le modificazioni al programma annuale 

 

regolamento d'istituto ai sensi del 129-2018(2).docx versione 1.pdf
REGOLAMENTO MINUTE SPESE.pdf
REGOLAMENTO PATRIMONIO.pdf

Ultima revisione il 15-06-2023