Divieto di Fumo


Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104  ," Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"  (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1.    All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.

 

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a   € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministra¬tiva, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il mo¬dello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto “Gentileschi” – Milano)

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Ultima revisione il 16-10-2017