ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART.I

L'accesso agli atti amministrativi è regolato dalla Legge n. 241/90, dal D.P.R. n. 352/92 e dalle Circolari Ministeriali n. 278/92 e n. 163/93.

L'accesso ai documenti è riservato agli alunni maggiorenni, ai genitori e a chi esercita la patria potestà,che siano titolari di un interesse personale e concreto; essi devono redigere formale istanza al D.S. specificando la motivazione della richiesta. E' escluso l'accesso richiesto per motivi emulativi o per mera curiosità.

ART.2

Ai sensi dell'art. 59 dell'Ordinanza Ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995 sono oggetto di accesso tutti gli atti e i documenti amministrativi scolastici riguardanti la carriera degli allievi e dei candidati; pertanto sono compresi gli elaborati scritti, gli atti degli scrutini e degli esami, la programmazione didattica del C.D., dei Consigli di classe e del singolo docente, nonché i criteri di verifica e di valutazione. Per quanto attiene all'accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la pubblicazione dei risultati.

ART.3

Per ottenere copia dei documenti l'interessato deve produrre / un numero di marche da bollo da € 0,26 pari al numero delle fotocopie richieste

Ultima revisione il 14-07-2021