VIAGGI D'ISTRUZIONE-USCITE DIDATTICHE
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI Dl ISTRUZIONE
VIAGGI Dl ISTRUZIONE
ART. 1
Il Consiglio di Classe è il solo competente ad analizzare il progetto analitico dei viaggi in tutti i suoi elementi, esclusi gli aspetti economici ed organizzativi che sono di competenza del DS. e del C.d.l..
ART. 2
Tale progetto deve rispettare i criteri generali stabiliti dal C.D. (per la parte didattica) e dal C.d.l. (per la parte economica e di struttura generale).
ART. 3
Il Consiglio di Classe è tenuto ad indicare esplicitamente i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli studenti e le eventuali riserve. Ogni classe dovrà essere accompagnata da un proprio docente, il quale è responsabile per l'intera gita dei propri allievi. Nel caso di viaggi di una sola classe, gli accompagnatori dovranno essere due, indipendentemente dal numero degli allievi.
ART. 4
L'effettiva designazione dei docenti viene effettuata in tempo utile dal DS. con formale atto di incarico,che deve essere firmato dai docenti interessati per accettazione ed esplicita assunzione degli obblighi di vigilanza.
ART. 5
I viaggi d'istruzione non possono essere effettuati nell'ultimo mese di lezione.
ART. 6
Nessun docente potrà a più di un viaggio d'istruzione all'anno tranne casi eccezionali autorizzati dal D.S.
VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE
ART. 7
I docenti che intendono effettuare iniziative di visite guidate e uscite didattiche devono compilare una richiesta di autorizzazione al D.S. secondo la modulistica di riferimento, allegando tutta la documentazione richiesta, almeno 5 giorni prima della data prevista per la visita o l'uscita.
ART. 8
I genitori degli alunni minorenni devono rilasciare autorizzazione scritta per la partecipazione all'attività dei propri figli.
ART. 9
Poiché le visite guidate e le uscite didattiche sono parte integrante dell'attività didattica, il docente accompagnatore prende nota degli allievi assenti dei quali provvede a riportare i nominativi sul registro di classe il giorno successivo.
ART. 10
Gli studenti eventualmente assenti sono tenuti a giustificare.
Ultima modifica il 14-07-2021